La resa franco fabbrica negli scambi internazionali: benefici e criticità da conoscere prima di firmare un contratto

Quando si stipula un contratto di compravendita internazionale, la scelta dei termini di resa (Incoterms®) incide in modo significativo sulla gestione operativa, fiscale e documentale della transazione. 

Tra questi la cosiddetta resa franco fabbrica, più propriamente detta EXW (EX-Works), richiede particolare attenzione.

Infatti, se scelta senza la dovuta attenzione, può comportare rischi significativi, in particolare nelle operazioni di esportazione fuori dall’Unione Europea

Gli adempimenti a carico delle parti

La caratteristica principale della resa EXW è il trasferimento della maggior parte degli adempimenti e dei relativi rischi al compratore, e la notevole limitazione  delle responsabilità del venditore.

Gli obblighi del venditore

Secondo la normativa, optando per una cessione franco fabbrica, il venditore è tenuto principalmente a:

  • Mettere a disposizione la merce nel luogo concordato (tipicamente i propri locali).
  • Fornire la documentazione necessaria per il corretto svolgimento delle pratiche di export-import.

In alcuni casi, quando il compratore decide di stipulare un’assicurazione sui beni trasportati, il venditore può offrire la propria collaborazione.

Per esempio, può fornire informazioni sulla descrizione dei beni, il valore o le condizioni di trasporto, oppure agevolare i contatti con il broker o il trasportatore.

Gli obblighi del compratore

Chi compra con la formula EXW prende in carico oneri e incombenze piuttosto elevate; per esempio, si accolla la piena responsabilità di:

  • organizzare il ritiro e il carico della merce presso il luogo indicato dal venditore (fabbrica, magazzino, ecc.)
  • scegliere e incaricare i vettori (spedizionieri, corrieri, ed altri) per tutte le tratte di trasporto, dal punto di consegna fino alla destinazione finale
  • espletare tutte le formalità doganali, sia in esportazione che in importazione;
  • farsi carico del pagamento di dazi e imposte e sostenere tutte le spese di trasporto, compreso il carico e lo scarico della merce.
Con la resa ex-works il compratore gestisce il trasporto dal punto di consegna fino alla destinazione finale

La disciplina fiscale della resa ex-works

Il regime di non imponibilità IVA e la prova dell’uscita delle merci

Per le cessioni all’estero effettuate con resa EXW, l’azienda esportatrice emette fattura in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b del DPR 633/72.

Questa norma prevede che le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione Europea non siano soggette all’IVA, a condizione di dimostrare l’effettiva uscita delle merci dal territorio doganale dell’UE.

In particolare, ha l’obbligo di provare l’effettiva esportazione delle merci entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura (nota nr. 70662 RU del 07.07.2016 – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). 

L’appuramento della bolletta di esportazione

Oggi, la prova non si basa più sul visto doganale sulla fattura, ma sull’appuramento della bolletta di esportazione presso l’ufficio di uscita dal territorio UE.

Per verificarla, è possibile inserire il codice MRN (Movement Reference Number), cioè il codice identificativo della dichiarazione doganale trasmessa telematicamente, sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al seguente link: 

https://www.adm.gov.it/portale/notifica-di-esportazione-del-m.r.n.-movement-reference-number-

La conservazione dei documenti

Inoltre, l’attuale normativa prevede che l’azienda esportatrice debba conservare in contabilità la fattura, il relativo visto uscire, e una copia della bolletta di esportazione.

Questo perché considera la bolletta di esportazione come l’anello di congiunzione tra la fattura, il cui numero viene codificato e riportato nella dichiarazione stessa, e il visto uscire richiesto a fronte dell’MRN. 

Il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

I rischi per il compratore

La resa franco fabbrica risulta particolarmente rischiosa per il compratore soprattutto se quest’ultimo non ha sufficiente esperienza, o non dispone di una rete logistica affidabile nel Paese del venditore. 

Infatti, in assenza di un supporto strutturato, il compratore potrebbe trovarsi in difficoltà nella gestione di adempimenti complessi.

Per esempio, l’organizzazione del ritiro della merce; la verifica delle autorizzazioni al trasporto; il coordinamento con vettori e dogane locali; la gestione di eventuali imprevisti o mancate conformità.

Inoltre, eventuali barriere linguistiche, culturali o normative possono aumentare il rischio di errori operativi o incomprensioni, con conseguenti perdite economiche o ritardi nella consegna.

I rischi per il venditore

Anche se può sembrare che la resa EXW deleghi ogni responsabilità al compratore, in realtà comporta diversi rischi e criticità anche per il venditore.

Sanzioni per mancata o tardiva prova dell’esportazione

La mancata prova dell’avvenuta esportazione, o un ritardo superiore ai 90 giorni dalla data di emissione della fattura potrebbe comportare una sanzione che va dal 50% al 100% dell’importo dovuto. 

Per evitare la sanzione, occorre regolarizzare la pratica tramite il pagamento dell’imposta entro 30 giorni a partire dal termine dei 90 giorni previsti.

Contestazioni contrattuali per negligenza o imperizia del vettore

Uno degli aspetti che rende la resa ex-works particolarmente appetibile al venditore, è il fatto che tutti gli oneri relativi al trasporto ricadano sul compratore.

Ciononostante, fino al momento della consegna, il venditore resta responsabile degli eventuali danni dovuti a ritardi, smarrimenti o deterioramenti della merce.

Di conseguenza, se il vettore incaricato dal compratore non dovesse operare con la necessaria professionalità, potrebbero insorgere contestazioni anche a carico del venditore.

Difficoltà nella gestione fiscale e amministrativa per procedure doganali errate o incomplete

Con la resa ex-works, l’adempimento di tutte le formalità doganali, sia in esportazione che in importazione, è interamente a carico del compratore.

Quindi, il venditore non ha alcun controllo né sui professionisti incaricati dello svolgimento delle pratiche, né sulla corretta esecuzione delle formalità doganali. 

Per esempio, in alcuni casi risulta difficile per l’esportatore ottenere la dichiarazione doganale necessaria a dimostrare l’effettiva uscita delle merci dall’Unione Europea.

Questo può comportare difficoltà nella gestione delle pratiche, problemi in caso di accertamenti, disaccordi col compratore e ricadute sulla reputazione dell’impresa.

Come garantire una ripartizione più equilibrata di oneri e rischi

Alla luce di queste considerazioni, per gli scambi con Paesi extra-UE, l’adozione incondizionata della resa EXW può comportare rischi notevoli anche per il compratore.

Quindi, quando si stipula un contratto di compravendita internazionale, è fondamentale valutare le specificità del caso e scegliere con la massima attenzione il termine di resa.

In linea di massima, adottare una resa Incoterms® del gruppo F, C o D può garantire alle parti un maggior controllo sulle procedure di propria competenza ed una ripartizione più equilibrata degli obblighi e dei rischi. 


Scegliere il termine di resa più appropriato consente alle imprese commerciali di ottenere vantaggi nella gestione operativa, fiscale e documentale della transazione.

Per una verifica approfondita e un supporto su misura della tua posizione, contatta il nostro studio: un team di professionisti è a tua disposizione per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.


danilo del prete

Danilo Del Prete

Amministratore della Spedinkap Srl (http://spedinkap.com/ – società specializzata in consulenza e pratiche doganali) e della S.P.T. Servizi Portuali Taranto Rogmar Srl (agenzia marittima raccomandataria), doganalista, ex segretario pluri-mandatario del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali, docente nei corsi di formazione regionali in ambito logistico e membro della commissione tariffe e classificazione del CNSD.

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